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Società Italiana di Psicoterapia Cognitivo Comportamentale

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Statuto CBT-Italia

Art. 1 – Denominazione e sede

È costituita una associazione denominata: “CBT-Italia – Società Italiana di Psicoterapia Cognitivo Comportamentale”. La sede sociale è fissata nell’atto costitutivo e successivamente può essere trasferita con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2 – Oggetto

  1. L’associazione è apartitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità scientifiche e sociali. Avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non possono, in nessun caso, essere divisi tra i soci, neanche in forma indiretta.
  2. L’associazione ha le seguenti finalità:
  3. promuovere la divulgazione e la conoscenza della psicoterapia cognitivo-comportamentale, nelle sue varie declinazioni, e degli studi scientifici a supporto della sua efficacia;
  4. favorire lo sviluppo di una rete di professionisti che condividano prospettive epistemologiche, principi e modelli teorici, buone prassi cliniche e di ricerca coerenti con l’approccio cognitivo comportamentale e con elevati standard di qualità, grazie alla promozione dell’aggiornamento degli associati e favorendo il contatto e lo scambio tra di loro;
  5. promuovere il dialogo con le istituzioni per favorire la diffusione di interventi basati sull’evidenza.

A tale scopo l’associazione si propone:

  1. una stretta collaborazione con altre associazioni nazionali e internazionali che abbiano fini analoghi;
  2. la collaborazione con tutti gli organismi istituzionali e non che abbiano come fine la regolamentazione dell’attività psicoterapeutica sulla base di adeguati titoli professionali a difesa dell’utenza e della dignità della disciplina;
  3. l’organizzazione, il patrocinio e/o promozione di congressi, seminari, corsi di formazione, workshop, convegni, per la formazione continua e l’aggiornamento professionale degli psicoterapeuti di orientamento cognitivo-comportamentale (psicologi e medici);
  4. lo svolgimento di attività pubblicistica e editoriale rispetto alla psicoterapia cognitivo comportamentale e alla sua efficacia nei vari contesti d’intervento;
  5. lo svolgimento di ricerche cliniche e sperimentali nei campi sopra individuati, anche in collaborazione con l’Università, enti di ricerca pubblici e/o privati e altre Istruzioni in genere, nazionali e internazionali;
  6. la fornitura ai propri associati di informazioni e materiale, di respiro internazionale, per un costante aggiornamento scientifico, attraverso l’istituzione di un sito web e di un’apposita newsletter;
  7. L’associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche associative e delle presentazioni fornite dagli associati e dall’obbligatorietà del rendiconto. Essa si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti, non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

Art. 3 – Durata

La durata dell’associazione è a tempo indeterminato e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4 – Soci

L’acquisizione della qualità di associato comporta l’assunzione di tutti i diritti e gli obblighi derivanti dallo statuto. Sulla sussistenza dei requisiti per l’ammissione e sulla qualifica del socio delibera il Comitato Direttivo a maggioranza.

I Soci sono distinti in quattro categorie:

  1. Soci Fondatori: sono coloro che hanno preso parte alla costituzione dell’Associazione.
  2. Soci Aderenti: sono coloro che non possiedono ancora un diploma di specializzazione in psicoterapia, ma stanno svolgendo come specializzandi un corso quadriennale in una scuola di orientamento cognitivo comportamentale riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR). Possono altresì essere professionisti che non possiedono un diploma di specializzazione in psicoterapia cognitivo comportamentale ma che sono interessati alla stessa e possiedono specifiche qualifiche e titoli stabiliti dal Consiglio Direttivo e inseriti nel Regolamento della Società.
  3. Soci Ordinari: sono laureati in psicologia o medicina e iscritti all’elenco degli psicoterapeuti dell’Albo degli Psicologi o dei Medici, quindi abilitati all’esercizio dell’attività psicoterapeutica, che hanno svolto un adeguato percorso formativo in psicoterapia cognitivo comportamentale.
  4. Soci Onorari: tale qualifica è attribuita dal Consiglio Direttivo a chi abbia acquisito particolari benemerenze e una pluriennale e qualificata esperienza nell’approccio terapeutico comportamentale e/o cognitivo.

Art. 5 – Domanda di ammissione e quote sociali

  1. Possono far domanda di entrare a far parte dell’associazione, in qualità di Soci Aderenti o Ordinari, solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale e civile. A tali fini per irreprensibile condotta si deve intendere a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine in ogni rapporto collegato all’attività dell’associazione, con obbligo di astenersi da ogni forma di condotta illecita e da qualsivoglia indebita estraneazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’associazione stessa.
  2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell’associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo e provvedere al pagamento della quota sociale per l’anno in corso.
  3. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello dell’Assemblea Generale.
  4. La quota associativa è fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo, differenziata per le tipologie di soci, e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
  5. Tutti i soci, ad eccezione dei Soci Onorari, sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale.

Art. 6 – Diritti dei soci

  1. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e ad usufruire dei servizi internet messi a disposizione dell’Associazione, secondo le modalità e le corresponsioni di rimborsi spese stabilite negli appositi regolamenti.
  2. Tutti i soci fondatori e ordinari godono del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché di far parte dell’elettorato attivo. Ad essi è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 3 del successivo articolo 15.

Art. 7 – Decadenza dei soci

  1. I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:
  • a) dimissioni volontarie;
  • b) il socio che non versi la quota sociale per tre anni consecutivi è considerato d’ufficio dimissionario dall’Associazione;
  • c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall’associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
  • d) scioglimento dell’associazione ai sensi dell’articolo 25 del presente statuto.
  1. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’assemblea, ma il socio non ha diritto in tale periodo a frequentare l’associazione.
  2. L’associato radiato non può essere più riammesso.

Art. 8 – Organi

Organi dell’Associazione sono:

  • l’Assemblea Generale;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Vice-Presidente;
  • il Segretario/Tesoriere.

Art. 9 – Funzionamento dell’assemblea

  1. L’assemblea generale dei soci è l’organo deliberativo dell’associazione ed è convocato in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati aventi diritto di voto e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
  2. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto e in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta, che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
  3. L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire una adeguata partecipazione degli associati.
  4. Le assemblee sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
  5. L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell’assemblea con funzioni elettive in ordine alla designazione delle cariche sociali è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori i candidati alle medesime cariche.
  6. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio.
  7. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
  8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa e dal segretario.

Art. 10 – Diritti di partecipazione

  1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione solo i Soci Fondatori e Ordinari, in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Tenuto conto delle finalità scientifiche, nel settore della psicoterapia cognitivo-comportamentale, proprie dell’Associazione, i Soci Aderenti e Onorari possono partecipare all’Assemblea Generale ma non hanno diritto di voto.
  2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato avente diritto di voto.

Art. 11 – Assemblea ordinaria

  1. La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione e comunicazione agli associati a mezzo posta elettronica. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
  2. L’assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta l’anno, per l’approvazione del rendiconto e per l’esame del bilancio preventivo.
  3. Spetta all’assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione nonché in merito all’approvazione e/o ratifica dei regolamenti sociali, e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell’associazione che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 9.
  4. L’assemblea elegge ogni quattro anni il Consiglio direttivo dell’associazione.

Art. 12 – Validità assembleare

  1. L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
  2. L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  3. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l’assemblea ordinaria quanto l’assemblea straordinaria saranno validamente costituite, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza, con il voto dei presenti.

Art. 13 – Assemblea straordinaria

  1. L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 8 giorni prima dell’adunanza mediante affissione d’avviso nella sede dell’associazione e comunicazione agli associati a mezzo posta elettronica. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
  2. L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione.

Art. 14 – Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque eletti dall’assemblea. Il consiglio direttivo nel proprio ambito elegge il Presidente ed il Vice-Presidente e nomina il Segretario/Tesoriere. In caso di cessazione della carica di uno dei suoi membri, verrà convocata l’assemblea per la sua sostituzione. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni al termine dei quali si riunisce l’Assemblea Generale ed elegge il nuovo Consiglio. I membri del consiglio possono essere rieletti per un massimo di due mandati consecutivi. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.
  2. Per assicurare la continuità della gestione della Associazione, il Presidente uscente, se non rieletto come componente del Comitato Direttivo, partecipa alle riunioni del Comitato Direttivo durante il suo primo anno di esercizio, senza diritto di voto.
  3. Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci Fondatori e Ordinari in regola con il pagamento delle quote associative che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.
  4. Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  5. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
  6. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario/Tesoriere. Le stesse deliberazioni saranno comunicate agli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo.

Art. 15 – Dimissioni

  1. Nel caso che, per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio Direttivo con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni alla carica di consigliere e non eletto. In caso di impossibilità a procedere in tal caso, il consiglio proseguirà, carente dei suoi componenti, fino alla prima assemblea ordinaria utile dove si procederà alle valutazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
  2. Nel caso di dimissioni o impedimenti del Presidente dell’associazione, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente fino alla elezione del nuovo Presidente che dovrà aver luogo al primo Consiglio Direttivo utile.
  3. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’assemblea ordinaria per l’elezione del nuovo consiglio direttivo; fino a tale momento e limitatamente agli affari urgenti rimangono in carica i consiglieri restanti.

Art. 16 – Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità. Sono valide le riunioni tenute tramite sistemi di videoconferenza o audioconferenza purché garantiscano l’identificazione dei partecipanti e la loro costante possibilità di intervento. In tal caso il Comitato Direttivo si intenderà riunito presso la sede dell’Associazione.

Art. 17 – Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

  1. formulare le direttive per i piani dell’attività dell’Associazione e per le iniziative da adottare ai fini del conseguimento delle finalità istituzionali;
  2. deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
  3. redigere il bilancio preventivo e il rendiconto da sottoporre all’assemblea;
  4. fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all’art. 12;
  5. costituire eventuali commissioni interne con funzioni particolari;
  6. redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre ad approvazione e/o ratifica dell’assemblea degli associati;
  7. adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
  8. vigilare sul regolare e buon andamento dell’Associazione e delle iniziative sociali, sulla condotta morale degli associati, e recepire le istanze e le proposte degli associati.
  9. deliberare sulla determinazione delle quote sociali annuali;
  10. deliberare in generale su tutte le questioni inerenti la gestione dell’Associazione.

Art. 18 – Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali.

Art. 19 – Il Vice-Presidente

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni alle quali sia espressamente delegato.

Art. 20 – Il Segretario/Tesoriere

Il Segretario/Tesoriere ha il compito di assicurare la continuità operativa dell’Associazione dando esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redigendo i verbali della riunione, attendendo alla corrispondenza, curando l’amministrazione dell’associazione e incaricandosi della tenuta dei libri contabili nonché della riscossione e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 21 – Il Rendiconto

  1. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto annuale dell’associazione, nonché il bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione assembleare.
  2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
  3. Il rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti gli associati presso la sede dell’associazione e/o inviato agli associati aventi diritto di voto nei 7 giorni precedenti la data fissata per l’assemblea.

Art. 22 – Anno sociale

L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 23 – Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dagli avanzi di amministrazione degli esercizi precedenti, dalle quote associative annuali determinate dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione stessa.

Art. 24 – Scioglimento

  1. Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria.
  2. L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’associazione, delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione.
  3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge. 

Art. 25 – Norma di invio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme contenute nel codice civile e le altre disposizioni previste da leggi speciali.

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